Sez. 1, Sentenza n. 10634 del 09/05/2007 (Rv. 597516 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Indebito pagamento di effettuato dal curatore - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva - Dell'ex fallito - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE
La legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o "nuncius". Pertanto, la legittimazione attiva alla ripetizione dei pagamenti effettuati in eccedenza dal curatore nel corso della liquidazione postconcordataria deve essere riconosciuta all'ex fallito che, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare comportante la chiusura del fallimento, viene reintegrato nell'amministrazione e disponibilità del suo patrimonio e da quel momento è l'unico titolare dell'obbligazione concordataria, tenuto come tale al suo adempimento, restando il curatore in carica solo al fine di sorvegliare, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori, l'adempimento delle obbligazioni concordatarie, secondo le modalità stabilite dalla sentenza di omologazione; qualora, invece, il tribunale o il giudice delegato, fissando le modalità di pagamento delle somme dovute ai creditori, abbiano stabilito che a tanto provveda materialmente il curatore, questi diviene per tale incombente un rappresentante "ex lege", senza poteri, del fallito tornato "in bonis", o comunque un "adiectus solutionis causa" del fallito medesimo, cui oggettivamente fanno capo gli effetti dell'attività dell'organo concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)