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Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649566-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 176, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 178, Cod. Civ. art. 2467 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)