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Sez. 3, Sentenza n. 145 del 20/01/1969 (Rv. 338047 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338047-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*

La contraddittorieta della motivazione, prevista dall'art 360 n 5 cod proc civ, in tanto puo ritenersi sussistente in quanto le argomentazioni addotte siano tra loro inconciliabili cosi da elidersi a vicenda e da rendere impossibile la identificazione dell'iter posto a base della decisione e cioe incomprensibile la ratio decidendi. Detto vizio non puo, quindi, consistere in apprezzamenti dei fatti, e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge stabilire se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 2862-68, massima n 335555 1253-68, massima n 332778 1245-68, massima n 332759 2430-67, massima n 329718 2535-66, massima n 324880).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)