Sez. L, Sentenza n. 6066 del 15/10/1986 (Rv. 448388 - 01)
SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI NON AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE CON APPELLO O CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI NON AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE CON APPELLO O CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado non autorizza la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per Cassazione. (Conf 4497/84, mass n 436399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)