Sez. 1, Sentenza n. 8912 del 04/06/2003 (Rv. 563893 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Delibera di esclusione - Sostituzione di una deliberazione di esclusione con una nuova - Condizioni - Conseguenze in tema di termine per l'opposizione da parte del socio escluso.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
La sostituzione di una deliberazione di esclusione del socio adottata dal consiglio di amministrazione di una società cooperativa postula che quella successivamente emanata abbia privato di ogni efficacia quella antecedente, assorbendone il contenuto, giacché solo in tal caso la più recente viene a porsi come (nuova) fonte del rapporto o della situazione giuridica già costituiti, prendendo il posto di quella originaria; in caso contrario, quest'ultima sopravvive, continuando a svolgere la propria funzione, ed il socio escluso ha l'onere di impugnarla nel termine previsto dall'art. 2527 cod. civ. al fine di ottenere la rimozione degli effetti della sua esclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)