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Sez. 1, Sentenza n. 14215 del 18/06/2009 (Rv. 608602 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CORREZIONE | Impugnazione delle parti corrette - Termine - Durata - Precedente impugnazione del testo originario - Conseguenze - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608602-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CORREZIONE

In caso di correzione del lodo arbitrale, l'impugnazione del lodo, nel testo originario, non preclude la successiva impugnazione delle parti corrette, ai fini della quale la parte soccombente dispone dell'intero termine decorrente dalla pronuncia di correzione, anche nel caso in cui ne abbia avuto conoscenza legale in data anteriore alla notificazione della prima impugnazione. La correzione, infatti, pur non sospendendo il termine per l'impugnazione, ne provoca la riapertura, la quale, in quanto volta a consentire di impugnare le parti del lodo che risultano corrette e di far valere l'insussistenza dei presupposti o la violazione dei limiti entro i quali è ammessa la correzione, riguarda le sole parti del lodo che sono state oggetto della relativa pronuncia, le quali sono diverse, nel contenuto, dal provvedimento originario, con la conseguente inapplicabilità del principio di consumazione del potere di impugnazione, il quale opera solo in presenza di successive impugnazioni del medesimo provvedimento. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina del codice di procedura civile, come modificata dalla legge 18 aprile 1994, n. 25).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 3, Legge 18/04/1994 num. 25 art. 18, Legge 18/04/1994 num. 25 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)