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Sez. 1, Sentenza n. 3870 del 28/06/1985 (Rv. 441441 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE DA DICHIARARE FALLITA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441441-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE DA DICHIARARE FALLITA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

La Sede effettiva di una società commerciale, alla stregua della quale va individuato il tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, si identifica nel luogo in cui si svolge l'attività di direzione, organizzazione e coordinamento dell'impresa e dei suoi fattori produttivi, indipendentemente dall'eventuale diversa ubicazione di stabilimenti e cantieri. Pertanto, dato che la suddetta attività è compito degli amministratori, resta rilevante, al fine indicato, il riscontro del luogo in cui gli amministratori medesimi operino, si riuniscano, provvedano alla formazione e tenuta della prescritta contabilità. (V 177/82, mass n 417862).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)