Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.
Art. 2
1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue:
"Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante gli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo e' pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra, e' aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo, del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.
"Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo e' pari ai 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma.
Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile".
Art. 3
1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue: "Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. E' fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di eta' sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:
1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser vizio aventi decor- Cessazioni dal ser renza compresa fra vizio aventi decor Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 2,65 per cento 2,80 per cento
46 " .................... 2,45 " 2,60 "
47 " .................... 2,30 " 2,40 "
48 " .................... 2,15 " 2,25 "
49 " .................... 2 - " 2,15 "
50 " .................... 1,90 " 2 - "
51 " .................... 1,80 " 1,90 "
2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser vizio aventi decor- Cessazioni dal ser renza compresa fra vizio aventi decor Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 6,80 per cento 7,20 per cento
46 " .................... 5,70 " 6 - "
47 " .................... 4,90 " 5,15 "
48 " .................... 4,25 " 4,50 "
49 " .................... 3,80 " 4 - "
50 " .................... 3,40 " 3,60 "
51 " .................... 3,10 " 3,30 "
52 " .................... 2,85 " 3 - "
53 " .................... 2,65 " 2,80 "
54 " .................... 2,45 " 2,60 "
55 " .................... 2,30 " 2,40 "
56 " .................... 2,15 " 2,25 "
57 " .................... 2 - " 2,15 "
58 " .................... 1,90 " 2 - "
59 " .................... 1,80 " 1,90 "
Art. 4
1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue:
"Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile e' pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile e' pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non puo' in nessun caso essere superato.
"Nei casi in cui la pensione spetta con anzianita' inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma e' ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.
"Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento".
Art. 5
1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue:
"Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonche' ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.
Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonche' ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso pero' di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
"Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilita' della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte".
Art. 6
1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue:
"L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.
"Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo".
Art. 7
1. Dal 19 luglio 1957, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma.
Art. 8
1. Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, spettanti agli impiegati, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 giugno 1957, sono riliquidati, con effetto dalla predetta data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli da 2 a 6 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 ed osservando i criteri stabiliti dal sopra citato decreto n. 20.
2. Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1 luglio 1958, nonche' i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato.
Art. 9
1. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, gia' liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958.
2. Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO