Sez. 3, Ordinanza n. 36995 del 07/07/2011 Cc. (dep. 13/10/2011) Rv. 251390 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Compiti del giudice.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, il giudice che ordini la demolizione del manufatto abusivo non è tenuto ad accertare né che il Comune abbia deliberato il mantenimento dell'opera né che ne abbia disposto la demolizione, essendo sufficiente che agli atti manchi la prova di un fatto o di un provvedimento amministrativo che renda inutile, in concreto, l'emissione dell'ordine.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)