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Sez. 3, Ordinanza n. 36995 del 07/07/2011 Cc. (dep. 13/10/2011) Rv. 251390 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Compiti del giudice.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251390-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il giudice che ordini la demolizione del manufatto abusivo non è tenuto ad accertare né che il Comune abbia deliberato il mantenimento dell'opera né che ne abbia disposto la demolizione, essendo sufficiente che agli atti manchi la prova di un fatto o di un provvedimento amministrativo che renda inutile, in concreto, l'emissione dell'ordine.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)