diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8181 del 21/01/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170465 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - SANZIONI SOSTITUTIVE - MOTIVI DI GRAVAME NON DEDOTTI SUL PUNTO E NON CONNESSI CON ESSO - ESAME ED APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA LIBERTÀ PERSONALE IN SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA APPLICATA IN PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170465-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - SANZIONI SOSTITUTIVE - MOTIVI DI GRAVAME NON DEDOTTI SUL PUNTO E NON CONNESSI CON ESSO - ESAME ED APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA LIBERTÀ PERSONALE IN SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA APPLICATA IN PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ.*

In Mancanza di specifico motivo di gravame è preclusa all'esame del giudice d'appello la questione della sostituzione della pena detentiva inflitta in primo grado con la misura della libertà controllata ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Tale questione, invero, non è rilevabile di ufficio non sussistendo alcuna correlazione tra il potere discrezionale del giudice di sostituzione delle pene detentive brevi e l'Obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità e di non procedibilità, e quando manchi una qualsiasi connessione tra tale potere discrezionale ed i punti della decisione devoluti col gravame. (per l'obbligatorietà dell'esame di ufficio qualora i motivi di appello siano stati depositati prima della legge 24 novembre 1981 n. 689. V mass n 160171).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)