Sez. L, Sentenza n. 790 del 01/02/1984 (Rv. 433023 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZE - RILEVANZE - STIPULAZIONE DI SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE - DECLARATORIA DELL'ILLICEITÀ PER EFFETTO DELLA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - DIVIETO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZE - RILEVANZE - STIPULAZIONE DI SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE - DECLARATORIA DELL'ILLICEITÀ PER EFFETTO DELLA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - DIVIETO - LIMITI.*
Alla luce della ratio della legislazione in tema di rapporto di lavoro a termine, la cui rigorosità non si spinge fino al punto d'impedire la stipulazione di contratti a tempo determinato in tutti i casi in cui la preclusione si ritorcerebbe a danno dei lavoratori, limitandone l'occupazione, con relativo ostacolo allo sviluppo delle imprese e del sistema produttivo, il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti, e, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni imprevedibili, che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi, va ritenuta, per volontà del legislatore, una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova, pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge - la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere ritenuta illecita per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova specifica che essi siano stati conclusi in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (Conf 3223/83, mass n 428123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)