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Sez. 3, Sentenza n. 11027 del 13/07/1982 Ud. (dep. 20/11/1982) Rv. 156229 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - PRECISAZIONE NEI MOTIVI - OBBLIGO DI NOTIFICA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156229-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - PRECISAZIONE NEI MOTIVI - OBBLIGO DI NOTIFICA - SUSSISTENZA.*

Se l'impugnante, che ha proposto una dichiarazione di impugnazione generica, precisa, in seguito, con la presentazione dei motivi che l'impugnazione riguarda solo gli interessi civili, ha l'Obbligo di fare alle altre parti la notificazione prescritta dall'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen.. (Conf mass n 145405).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)