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Sez. 2, Sentenza n. 22507 del 30/06/2026 (Rv. 679135-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa - Presupposti - Esistenza del danno - Impossibilità oggettiva e incolpevole della stima esatta del danno - Necessità.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679135-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di liquidazione del danno, può applicarsi il criterio equitativo solo ove sia stata fornita la dimostrazione non soltanto dell'esistenza di un danno certo e non meramente eventuale o ipotetico, ma altresì dell'impossibilità o della rilevante difficoltà della stima esatta dello stesso, difficoltà che deve essere oggettiva, ossia positivamente riscontrata e incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere probatorio.

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)