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Sez. 4, Sentenza n. 32350 del 04/05/2023 Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 284924 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza di accoglimento del diritto all'indennizzo - Giudizio di rinvio - Rideterminazione del "quantum" - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284924-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell'intera ordinanza che abbia riconosciuto il diritto all'indennizzo, il giudice è investito "ex novo" della domanda sia in ordine all'"an" che al "quantum", sicchè, ove intenda nuovamente riconoscere la sussistenza del diritto all'indennizzo, può liberamente rideterminarne l'ammontare.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)