Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 29 Incompatibilita'
1. Se le cause di incompatibilita' previste nell'art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, presistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.
2. Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilita'.
3. Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.
4. Qualora le cause di incompatibilita' si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica.
5. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio superiore.
Art. 30 Collocamento fuori ruolo
1. I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
2. I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilita'.
Art. 30-bis Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore
1. I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
2. Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Capo III. Organizzazione del consiglio
Art. 31 Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.
2. Nomina altresi' i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.
Art. 32 Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare
1. Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge.
2. Se deve essere sostituito un componente effettivo puo' essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione.
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1981, N. 1
Art. 34 Magistrati e cancellieri della segreteria
1. I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.
2. I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finche' non sono sostituiti.
3. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.
Art. 35 Attribuzioni dei segretari
1. I magistrati della segreteria:
a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;
b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli articoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;
c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.
Capo IV. Funzionamento del consiglio
Art. 36 Inizio del funzionamento
1. Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal giorno dell'insediamento.
Art. 37 Adunanze
1. Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale puo' formulare osservazioni.
2. Nelle materie in cui e' prescritta la relazione della commissione competente, si da' anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facolta' di cui all'art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.
3. Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.
4. Il processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso e' letto ed approvato nella seduta successiva.
5. Un estratto del verbale e' trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge.
6. Il Ministro ha facolta' di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.
Art. 38 Delega ai presidenti delle corti di appello
1. La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, e' conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega puo' esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.
Art. 39 Istanze e rapporti
1. Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro puo' fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.
2. La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.
3. Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell'art. 59, primo comma.
Art. 40 Richieste all'Ispettorato
1. Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato generale, presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale puo' richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.
2. L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.
Art. 41 Relazioni annuali dei procuratori generali
1. Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.
2. La facolta' prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore.
Art. 42 Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze
1. I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.
Capo V. Attribuzioni del consiglio
Sezione 1ยช. Assunzioni e promozioni
Art. 43 Concorsi
1. Il concorso per la nomina a uditore giudiziario, l'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione, su richiesta del Ministro, sono deliberati dal Consiglio superiore e indetti dal Ministro stesso.
Art. 44 Commissioni di concorso e di scrutinio
1. La composizione delle commissioni giudicatrici e' regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
2. Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.
3. I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.
Art. 45 Composizione delle commissioni di scrutinio
1. Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
2. La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione e' composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
3. La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello e' composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
4. In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano.
Art. 46 Ammissione al concorso per uditore giudiziario
1. Il giudizio sull'ammissione al concorso per uditore giudiziario, previsto nell'art. 124, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.
Art. 47 Nomina a uditore giudiziario
1. La facolta' prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.
Art. 48 Tirocinio giudiziario
1. Le norme per il tirocinio degli uditori, previste nell'art. 129, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro.