Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 360 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13492
- Locazione
- Immobili ad uso diverso di abitazione
- Recesso del locatore
- Indennità di avviamento
- Manifesta inammissibilita della questione.
- Legge 27 luglio 1978 n. 392 art. 69, ultimo comma; d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 (conv. con modif. nella legge 9 febbraio 1987 n. 15), art. 1, ultimo comma.
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È manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392, come sostituito dall'art. 1 del d. l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.) - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 263/1989.
Norme impugnate
- art. 1 legge 9 febbraio 1987, n. 15
- d.l. 9 dicembre 1986, n. 382
- art. 69 legge 27 luglio 1978, n. 392
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Candela Domenico e l'I.N.A., iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Candela Domenico, conduttore di un immobile destinato ad ufficio, contro il locatore Istituto Nazionale delle Assicurazioni, diretto ad ottenere la determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento, il Pretore di Bari, con ordinanza del 30 giugno 1988 (R.O. n. 747 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore, che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata completamente dall'avviamento, si crea una specie di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 263 del 1989) la questione manifestamente inammissibile in quanto la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 882 del 1988) e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento;
che non vi sono motivi o ragioni nuove e diverse che possono fondare un mutamento della decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze