Sez. 1, Sentenza n. 809 del 02/05/1967 (Rv. 326900 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA DEI VIZI DELL'OPERA - ESONERO DEL COMMITTENTE DELL'ONERE DELLA DENUNZIA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA DEI VIZI DELL'OPERA - ESONERO DEL COMMITTENTE DELL'ONERE DELLA DENUNZIA - CONDIZIONI.*
Nel contratto di appalto, al fine dell'esonero del committente dall'Onere della denuncia all'appaltatore, entro 60 giorni dalla scoperta, delle difformita o dei vizi dell'opera, non e sufficiente la conoscenza dei vizi da parte dell'appaltatore, occorrendo il riconoscimento di essi, ossia una dichiarazione di scienza con la quale l'appaltatore, dopo l'accettazione dell'opera da parte del committente, manifesti di essere a conoscenza delle difformita o dei vizi. Tale dichiarazione, se posta in essere prima dell'accettazione dell'opera o all'atto di questa, dimostrerebbe che in tale momento i vizi erano palesi, con la conseguenza che il committente, con l'accettazione dell'opera, avrebbe perduto ogni Azione verso l'appaltatore. (nella specie, l'attore, committente dell'appalto della salagione e stagionatura di una partita di prosciutti, aveva sostenuto che egli non era tenuto nella denuncia dei vizi di una parte dei prosciutti, perche, al momento della loro restituzione, un incaricato dell'appaltatore, aveva d'accordo con esso committente, classificato i prosciutti in 3 categorie a seconda che essi apparivano esenti da vizi o con vizi lievi o gravi, circostanza questa che dimostrava che l'appaltatore era a conoscenza dei vizi dell'opera nel complesso. I giudici di merito avevano ritenuto che il committente fosse tenuto, nel caso, alla denuncia dei vizi. La Corte suprema, nel rigettare il ricorso, ha enunciato i principi su indicati).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)