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Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 29/07/1966 (Rv. 324097 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - FECI SED IURE - TRA COMPOSSESSORI - DOVERE DEL GIUDICE DI ESAMINARE I TITOLI DEDOTTI AD COLORANDUM POSSESSIONEM.*
Stato
decisa il 1966-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324097-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - FECI SED IURE - TRA COMPOSSESSORI - DOVERE DEL GIUDICE DI ESAMINARE I TITOLI DEDOTTI AD COLORANDUM POSSESSIONEM.*

Quando il convenuto, nel giudizio possessorio, anziche contestare il fatto attribuitogli, assuma di averlo compiuto nel legittimo Esercizio del suo possesso comune con l'attore, il giudice deve prendere in considerazione, i titoli dedotti ad colorandum possessionem, onde stabilire i limiti di Esercizio del reciproco possesso ed accertare se l'atto compiuto rientri nell'ambito di essi e sia conforme alla destinazione della cosa, oppure se esso, esorbitando da tali limiti e impedendo o turbando il pari uso della cosa da parte degli altri soggetti, sia lesivo del complesso altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)