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Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 29/02/1988 (Rv. 457975 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - IN GENERE - RISULTATO UTILE - MANCATO CONSEGUIMENTO - CONSEGUENZE - FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMMITTENTE EX ART. 2227 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - RISOLUZIONE EX ART. 1453 CODICE CIVILE DEL CONTRATTO E NEGAZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO EX ART. 2225 COD. CIV. - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457975-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - IN GENERE - RISULTATO UTILE - MANCATO CONSEGUIMENTO - CONSEGUENZE - FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMMITTENTE EX ART. 2227 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - RISOLUZIONE EX ART. 1453 CODICE CIVILE DEL CONTRATTO E NEGAZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO EX ART. 2225 COD. CIV. - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*

Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'opera non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera - per negligenza o per difetto di preparazione - non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 2227 cod. civ. possa ritenersi ostativa alla ordinaria risoluzione ex art. 1453 cod. civ. di detto contratto a prestazione corrispettive per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente negazione del diritto al pagamento di un corrispettivo ex art. 2225 cod. civ.. (nella specie un agente d'affari incaricato dal danneggiato a seguito di incidente stradale di definire stragiudizialmente il risarcimento del danno, aveva inutilmente lasciato compiere quasi per intero la prescrizione del diritto al risarcimento). (V 316/82, mass n 418014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2227

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)