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Sez. 6, Sentenza n. 1412 del 11/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201891 - 01

Atti processuali - Disposizioni generali - Copie - In genere | Istanza di rilascio - Provvedimento di rigetto - Incidente di esecuzione - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201891-01

Atti processuali - Disposizioni generali - Copie - In genere

Avverso il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sull'istanza di rilascio di copie degli atti processuali non è ammissibile l'incidente di esecuzione. Trattandosi di provvedimento di carattere puramente amministrativo sottratto a qualunque impugnazione il ricorso a tale rimedio costituirebbe espediente per renderlo surrettiziamente ricorribile attraverso il meccanismo dell'art. 666 comma sesto cod. proc. pen. ed in tal modo verrebbe posto nel nulla il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568 comma primo cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)