Sez. 1, Sentenza n. 5067 del 07/09/1988 (Rv. 459857 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - RICORSO TRASMESSO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - TEMPESTIVITÀ - RILEVANZA DELLA DATA DI AVVISO E NON DI SPEDIZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - RICORSO TRASMESSO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - TEMPESTIVITÀ - RILEVANZA DELLA DATA DI AVVISO E NON DI SPEDIZIONE.*
Nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - a differenza di quanto comunemente si ritiene per il procedimento dinanzi alle commissioni di primo e di secondo grado, anche dopo la modifica (apportata dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) dell'originario testo dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che espressamente stabiliva la decorrenza dalla data di spedizione - la tempestività del ricorso trasmesso a mezzo del servizio postale deve essere stabilita con riguardo esclusivo alla data in cui il ricorso è pervenuto alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, e non alla data di spedizione: ciò, in considerazione del diverso contenuto dell'impugnazione avanti alla commissione tributaria centrale e della sua alternatività rispetto all'impugnazione proponibile avanti alla Corte di appello, soggetta quest'ultima alle più rigorose forme del codice civile. (V 3729/82; (V 4319/78).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)