Sez. 1 - , Sentenza n. 5655 del 26/02/2019 (Rv. 652814 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Espropriazione forzata su beni del debitore - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Trasformazione della procedura individuale in collettiva - Successiva estinzione della procedura - Inopponibilità degli atti traslativi successivi al pignoramento - Sussiste.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di un immobile del fallito, ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra "ex lege" nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché rimane ferma l'inopponibilità degli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza di fallimento, anche se la medesima procedura sia stata successivamente dichiarata estinta dal giudice, ex art. 567, comma 3, c.p.c., per inerzia del curatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 107, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)