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Sez. 3, Sentenza n. 10186 del 08/07/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150960 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA LAVORO EDILIZIO - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA A LEGGE N. 10 DEL 1977 - IPOTESI DI COMPROPRIETÀ - RESPONSABILITÀ COMUNE - LIMITI - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150960-01

EDILIZIA - IN GENERE - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA LAVORO EDILIZIO - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA A LEGGE N. 10 DEL 1977 - IPOTESI DI COMPROPRIETÀ - RESPONSABILITÀ COMUNE - LIMITI - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*

L'art. 31, ultimo comma, della legge 1150 del 1942, mantenuto in vigore dall'art. 21 della legge n. 10 del 1977, ascrive al committente titolare della concessione ed a chi abbia avuto da lui causa per il trasferimento dell'atto e delle situazioni giuridiche conseguenziali, la responsabilità di ogni inosservanza delle norme primarie e secondarie, nonché delle prescrizioni relative alla costruzione. La inosservanza, data l'ampiezza della formula della norma penale di cui all'art. 17 lettera a) della legge n. 10 del 1977, può consistere anche nella violazione delle condizioni espresse o implicite di utilizzabilità del manufatto consentito. Ove si verifichi il mutamento di destinazione del manufatto, punibile alla stregua di quest'ultima norma, se il bene è di proprietà comune, si deve presumere che tutti i condomini ne siano a conoscenza e consenzienti, salvo che essi dimostrino di aver senza colpa ignorato il fatto o abbiano esplicato opposizione al fatto unilaterale di altro condomino. (nella specie era stato trasformato, senza esecuzione di lavori edilizi, un capannone destinato a deposito di attrezzi speciali, in laboratorio per la lavorazione del legno - è stato ravvisato il reato di cui all'art. 17 lettera a legge n. 10 del 1977).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)