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Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 19/04/2012 (Rv. 621919 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Sede degli uffici - Art. 2 della legge n. 374 del 1991 - Collegamento con le pretura mandamentali - Sussistenza - Criteri - Capoluoghi dei mandamenti - Nozione - Fattispecie relativa all'ufficio del giudice di pace di Gallina.
Stato
decisa il 2012-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621919-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE

Agli effetti dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1991, n. 374, secondo cui gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti ove avevano sede le preture, va rilevato che il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni, o anche parte soltanto del territorio di un Comune, mentre il termine "capoluogo", cui fa riferimento detta norma, sta ad indicare la località in cui aveva sede la pretura mandamentale, essendo tale termine usato con riferimento esclusivo a tale ufficio, ed avendo la legge istitutiva del giudice di pace inteso operare uno stretto collegamento con la pretura mandamentale. Ne consegue che l'ufficio del giudice di pace istituito nel distretto della Corte di appello di Reggio Calabria presso quella che era la sede della pretura mandamentale di Gallina è sede autonoma e la delimitazione territoriale della sua competenza coincide necessariamente con quella della ex pretura mandamentale.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1991 num. 374 art. 2 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 03/07/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)