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Sez. 3, Sentenza n. 7716 del 06/08/1998 (Rv. 517805 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Procedimenti di competenza delle sezioni specializzate agrarie - Applicazione delle regole del rito del lavoro - Impugnazioni - Appello - "Editio actionis" e "Vocatio in ius" - Distinzione - Ricorso in appello - Deposito tempestivo - Vizi o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Rilevanza ai fini del perfezionamento dell'impugnazione - Esclusione - Obbligo per il giudice di fissare un nuovo termine, perentorio, per la notifica - Esclusione in caso di costituzione in giudizio dell'appellato entro il termine per la proposizione dell'appello.
Stato
decisa il 1998-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517805-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE

Nelle controversie devolute alle sezioni specializzate agrarie, che sono assoggettate, in base al disposto dell'art. 9 della legge 14 Febbraio 1990, n. 29, alle regole del processo del lavoro, anche il giudizio d'appello è caratterizzato dalla netta distinzione tra la fase detta della "editio actionis" e quella della "vocatio in ius": Ne consegue che la proposizione dell'appello, che si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem ", impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, senza che alcun vizio né l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione possano comunicarsi all'impugnazione. In tali ipotesi, peraltro, il giudice che rilevi il vizio ha l'obbligo di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ., e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza. Tuttavia, ove l'atto introduttivo dell'appello abbia raggiunto lo scopo di provocare la costituzione in giudizio dell'appellato, secondo il disposto dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., non può essere pronunciata la nullità della notifica, né risulta necessario fissare un termine all'appellante per la rinnovazione della stessa (Fattispecie nella quale l'appello era stato notificato al difensore della parte revocato nel corso del giudizio di primo grado, sia pure senza il compimento di atti formali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)