Sez. T, Ordinanza n. 31196 del 05/12/2024 (Rv. 673052-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione nel processo tributario - Notificazione a mezzo posta - Spedizione in busta chiusa - Conseguenze - Mera irregolarità - Condizioni - Perfezionamento della notifica - Scissione soggettiva - Applicabilità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)