diritto.io

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

Testo in vigore al

Art. 6

1. Alla convalida degli atti viziati di incompetenza puo' provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 7

1. All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. 1) la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente:

    1. d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo;

2. il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica";

3. l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma"
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".

4. Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvedera' entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le norme contenute nei precedenti commi, nonche' quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri.

6. Le rappresentanze, con le relative modalita', di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonche' alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari.

7. Nulla e' innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti.

Art. 8

1. Il consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere:

  1. a) in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e degli organi periferici;

  2. b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali;

  3. c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonche' sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale.

Art. 9

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonche' alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione.

2. Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, ed all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100.

3. Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 10

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attivita' di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi articoli da 11 a 15 e 17 e 18.

2. La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento e di adeguamento con le disposizioni da emanarsi in virtu' del precedente comma.

3. Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtu' del primo comma.1

Art. 11

1. Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato) saranno riordinate con effetto dal 1 luglio 1970 sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.

2. Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste di norma altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilita' di ulteriore progressione in carriera.

3. I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale anche con la eliminazione degli esami di avanzamento.

4. Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sara' consentito, anziche' alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalita' sara' consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

5. Sara' prevista la possibilita', per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sara' coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprendera' tutti i posti disponibili piu' un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica.

6. Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

7. In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli. Dovra', di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonche' alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento.

8. Con effetto dal 1 gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti piu' favorevoli in relazione a particolari esigenze, sara' stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.

9. Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale.1

Art. 12

1. In materia di assunzione in ruolo degli impiegati civili amministrativi e tecnici, saranno adottate nuove norme intese a snellire e semplificare le procedure concorsuali, allo scopo di assicurare un piu' immediato vani, al termine dei corsi di studio.

2. A tal fine potranno essere previsti, per le carriere direttive tecniche, concorsi anche per soli titoli, integrati da colloquio e basati in modo particolare sulla valutazione dei giudizi conseguiti nella carriera scolastica.

3. La nomina in ruolo dei vincitori sara' subordinata al superamento di appositi corsi di formazione intesi ad integrare la preparazione degli interessati in relazione alle specifiche funzioni cui saranno destinati.

4. I concorsi pubblici di ammissione in carriera potranno essere banditi anche per posti d'impiego riferiti a singole regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della provincia, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per un determinato numero di anni.

5. Potra' essere prevista la possibilita' di concorsi unici per ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse amministrazioni, tenendo conto, ai fini della nomina, delle preferenze indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13

1. Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

2. Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.

3. I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

4. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970.1

Art. 14

1. Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita' e sulle indennita' di licenziamento e di buonuscita.

2. Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari.

3. Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.

4. Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.1

Art. 15

1. Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

  1. a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumita' personale;

  2. b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;

  3. c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalita' delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilita' verso terzi per danni alla persona;

  4. d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;

  5. e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unita' in servizio.

2. I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresi' di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennita' accessorie del personale statale.

3. Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sara' corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sara' riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

4. Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.

Art. 16

1. Con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi appresso indicati il Governo della Repubblica provvedera' a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali - comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo - e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.

2. La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovra' prevedere:

  1. a) la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonche' della responsabilita' della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;

  2. b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonche' dei capi degli uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato;

  3. c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi, ai capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi alla supremazia gerarchica generale spettante ai Ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogni attivita' del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In particolare saranno deferiti, nelle materie di competenza dei rispettivi uffici:

    1. 1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la facolta' di delega del Ministro per atti di valore superiore, nonche' gli atti vincolati, anche se comportino impegni di spesa;

    2. 2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n. 1), nonche' gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facolta' di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore superiore.

3. Il Ministro ha facolta' di procedere all'annullamento d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di legittimita' e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli stessi funzionari;

  1. d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale e capo divisione;

  2. e) le modalita' di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sara' previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sara' conferita o revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato aventi funzioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la preposizione all'ufficio o la revoca sara' effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle amministrazioni interessate.
    La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sara' attribuita o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

  3. f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei dirigenti che dovra' contenere, tra l'altro, ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare la definizione della responsabilita' degli stessi per l'esercizio delle rispettive funzioni.
    In particolare sara' previsto che essi sono responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo, sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.
    Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore, sara' prevista la responsabilita' nei confronti del Governo, che potra' disporre in casi particolari il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorita', garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza.
    Sara' stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;

  4. g) le nuove denominazioni da attribuirsi alle qualifiche dirigenziali in, modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati i capi degli uffici di cui sopra;

  5. h) sara', riordinata e potenziata la scuola superiore della pubblica amministrazione in relazione alla necessita' di determinare nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.
    Sara' previsto l'accesso alla carriera direttiva dei dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 11.
    Sara' poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali.
    Il corso dovra' avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale;

  6. i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilita' di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche; in particolare sara' agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneita'.
    Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in materia di organizzazione degli uffici.

4. Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

5. Sara', infine, agevolato il passaggio da una ad altra amministrazione.

6. La struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale sara' articolata in modo che gli impiegati, che non conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di dirigente.

Art. 16-bis

1. Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:

  1. a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sara' previsto tra l'altro il divieto di percepire indennita', proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennita', proventi e compensi dei quali e' vietata la percezione sara' versato in conto entrate al Tesoro;

  2. b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sara' ispirato al principio della chiarezza retributiva e sara' costituito da due voci:

    1. 1) la prima costituita dallo stipendio base, che sara' determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter;

    2. 2) la seconda, da una indennita' di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennita', proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato.

2. L'importo dell'indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali e' vietata la percezione, dovra' essere versato in conto entrate del Tesoro.

3. Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avra' attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.

4. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale gia' in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973.5

Art. 16-ter

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sara' determinato, con effetto dal 1 luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensivita' di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-bis, ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

2. Sara' previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonche' quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'articolo 16.

Art. 16-quater

1. Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che:

  1. 1) attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;

  2. 2) stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

  3. 3) estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

  4. 4) adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

2. Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale gia' in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973.

Art. 17

1. Per le cessazioni dal servizio successive al 31 agosto 1971 sara' disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e dovuto il trattamento economico di sfollamento.

2. Con effetto dal 1 settembre 1971, sara' disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data.

3. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sara' disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1 settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che derivera' sulle pensioni e su gli assegni soggetti a riliquidazione.

4. Fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sara' corrisposto, con effetto dal 1 settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione.

5. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1 marzo 1968.

6. Con effetto dal 1 settembre 1971 sara' provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilita'.

7. Con successiva legge sara' provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.

8. La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 18

1. Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sara' riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:

  1. a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;

  2. b) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;

  3. c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

  4. d) personale aggregato delle carceri;

  5. e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

  6. f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.1

Art. 19

1. Potranno essere emanate le opportune norme intese a favorire l'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere.

Art. 20

1. Con decorrenza dal 1 marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attivita' di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

2. L'assegno integrativo di cui al precedente comma e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

3. Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18.1a

4. Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464.23

Art. 21

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

1. Al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuito dal 1 luglio 1970, se piu' favorevole, lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.

2. Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se piu' favorevole, ai fini della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al secondo comma dell'articolo 17 e della indennita' di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal precedente comma.

3. Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti in attivita' di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in quiescenza.

4. Per quanto concerne gli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuita loro, dal 1 maggio 1968, nella categoria di appartenenza, se piu' favorevole, la paga che sarebbe spettata se il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli eventuali successivi passaggi a categorie superiori.

Art. 23

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresi', nei confronti del personale operaio delle rimanenti amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ove regolato fondamentalmente dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

2. Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza.

3. Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

4. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attivita' della gestione indennita' ed assegni ai salariati dell'ente medesimo.

5. L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, e' rettificato, con effetto dal 1 gennaio 1968, in lire 956.600.

6. Entro il 31 marzo 1971 sara' emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.6