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Sez. 1, Sentenza n. 2796 del 16/07/1975 (Rv. 376813 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - INCARICO AD ENTI, AZIENDE O COOPERATIVE DELLA COSTRUZIONE DI CASE - CONTROLLO FINALE SULLE OPERE - COLLAUDO EX ART 1665 COD CIV - CONFIGURABILITA - GARANZIA PER DIFFORMITA O VIZI DELL'OPERA - ENTE COSTRUTTORE - ASSOGGETTABILITA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DELLA GESCAL - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376813-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - INCARICO AD ENTI, AZIENDE O COOPERATIVE DELLA COSTRUZIONE DI CASE - CONTROLLO FINALE SULLE OPERE - COLLAUDO EX ART 1665 COD CIV - CONFIGURABILITA - GARANZIA PER DIFFORMITA O VIZI DELL'OPERA - ENTE COSTRUTTORE - ASSOGGETTABILITA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DELLA GESCAL - SUSSISTENZA.*

Qualora la Gescal incarichi enti, aziende o cooperative (nella specie, il credito italiano) della costruzione di case, il controllo finale sulle opere eseguite puo essere assimilato al collaudo, di cui all'art 1665 cod civ, e, pertanto, l'ente costruttore non e tenuto alla garanzia per difformita o vizi dell'opera, qualora questa sia stata accettata dalla Gescal committente ed i vizi fossero, a giudizio insindacabile del giudice del merito, riconoscibili. Ne consegue che solo la Gescal, e non anche l'ente che ha assunto la costruzione, risponde verso l'assegnatario degli alloggi dei danni causati dall'umidita e dalla mancata sistemazione dei servizi igienici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 10, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 13, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, DPR 22/06/1949 num. 340 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)