Sez. 1, Sentenza n. 579 del 15/03/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164672 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - INOPPUGNABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RIMEDI IN CASO DI PROVVEDIMENTO DA CONSIDERARE INESISTENTE OVVERO DI ERRORE MATERIALE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - INOPPUGNABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RIMEDI IN CASO DI PROVVEDIMENTO DA CONSIDERARE INESISTENTE OVVERO DI ERRORE MATERIALE.*
Al principio dell'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione fanno eccezione soltanto i vizi così gravi da rendere la decisione inesistente e che è possibile opporre in Sede di incidente di esecuzione. Negli altri casi è applicabile eventualmente soltanto la procedura di correzione degli errori materiali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)