Sez. 1, Sentenza n. 308 del 23/02/1968 Ud. (dep. 10/06/1968) Rv. 108247 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA -SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - ININFLUENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA -SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - ININFLUENZA.*
Nel giudizio conseguente all'opposizione ad un decreto penale, in caso di mancata comparizione dell'opponente, il giudice e tenuto ad esaminare le ragioni di legittimo impedimento eventualmente prospettate gli ma, se queste ragioni vengono prospettate dopo la pubblicazione della sentenza che ha dichiarato esecutivo il decreto, detta sentenza non ne viene invalidata, dovendosi applicare, per analogia, il disposizione, di cui all'ultima parte dell'art. 498 cod.proc.pen. (V. 107750, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)