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Sez. 3, Sentenza n. 23402 del 07/03/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286554-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Truffa aggravata ai danni dello Stato - "Superbonus" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica - Perfezionamento del reato - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286554-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).

Cod. Pen. art. 640, Cod. Pen. art. 640, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)