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Sez. 3, Sentenza n. 4159 del 15/07/1982 (Rv. 422130 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DELLA PROVA - CONDIZIONI - ALLEGAZIONE DEL FATTO AD OPERA DELLA PARTE - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - MERA DEDUZIONE DELL'AMMISSIONE DELLA PROVA SENZA ISTANZA DI PARTE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422130-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DELLA PROVA - CONDIZIONI - ALLEGAZIONE DEL FATTO AD OPERA DELLA PARTE - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - MERA DEDUZIONE DELL'AMMISSIONE DELLA PROVA SENZA ISTANZA DI PARTE - INSUFFICIENZA.*

Posto che a norma degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. (nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, applicabile al giudizio di recesso del locatore per il collegamento degli artt. 59, 73 e 30, 46 e 51 della legge 27 luglio 1978 n. 392) il giudice può disporre anche d'ufficio la prova sui fatti allegati (nella specie: ispezione della casa del locatore in causa di recesso per necessità), ai fini della censurabilità in Cassazione dell'operato del giudice del merito non è sufficiente dedurre che la prova non è stata chiesta, ma è necessario dedurre esplicitamente la mancata allegazione del fatto in ordine al quale la prova è stata disposta d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)