Sez. 1 - , Sentenza n. 12301 del 20/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020) Rv. 278695 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione amministrativa con divieto di reingresso per un periodo superiore a cinque anni - Straniero costituente “grave minaccia” ex art. 11, par. 2, della Direttiva 2008/155/CE - Pericolosità sociale - Specifica motivazione nel provvedimento di espulsione - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero con divieto di rientro nel territorio dello Stato per un periodo superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 13, comma 14, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo una lettura della norma coordinata con l'art. 11, par. 2, della Direttiva 2008/155/CE, ai fini dell'integrazione del parametro della "grave minaccia" per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, non è sufficiente l'inquadramento del soggetto in una delle categorie di pericolosità tipica previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma è necessario che il provvedimento di espulsione renda conto di una concreta ed accurata verifica del particolare livello di potenziale pericolosità del soggetto in relazione ai beni protetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)