Sez. 1 - , Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020 (Rv. 657483 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Beni italiani confiscati all’estero - Indennizzo - Coefficiente dell'1, 90 - Ulteriori interessi moratori e maggior danno - Decorrenza - Fattispecie.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
In materia di indennizzo concesso dalla legge n. 16 del 1980, che ha natura di debito di valuta, il coefficiente di rivalutazione dell'1, 90 previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985 include anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva fissato la decorrenza degli interessi in un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ritenendo che potesse integrare la costituzione in mora la mera richiesta endoprocedimentale di revisione della stima successiva alla domanda introduttiva del procedimento amministrativo di liquidazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4, Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2 com. 5 lett. A, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)