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Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonche' di prorogare per un breve periodo transitorio la validita' degli elenchi esistenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

  1. 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

  2. 2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.9

Art. 8

1. Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore puo' chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro e' stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonche' del tempo e del luogo delle prestazioni.

2. La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.

3. La sezione da' notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.9

Art. 16

1. Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione.

3. Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione.9