Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 22/11/1979 (Rv. 402817 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROCURATORE LEGALE DALLO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA NEL PERIODO DI INTERRUZIONE - INEFFICACIA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROCURATORE LEGALE DALLO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA NEL PERIODO DI INTERRUZIONE - INEFFICACIA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
La sospensione cautelare del procuratore legale dall'Esercizio della professione forense produce l'automatica ed immediata interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento possano aver avuto le parti e il giudice: pertanto, la sentenza emessa nel periodo in cui il processo avrebbe dovuto rimanere interrotto e improduttiva di effetti giuridici e deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, davanti al quale la causa va ripresa dal punto in cui si trovava al momento dell'evento che produsse la sospensione. (Conf 501/73, mass n 362509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)