Sez. 5, Sentenza n. 16275 del 23/07/2007 (Rv. 599676 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Disciplina introdotta dal d.lgs n. 40 del 2006 - Necessità dell'indicazione del quesito di diritto - Formulazione di un quesito di diritto unico per l'intero ricorso - Sufficienza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Per effetto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 6 d.lgs n. 40 del 2006, i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal due marzo 2006 devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto che non può essere unico per l'intero ricorso ma, secondo la chiara lettera della norma, formulato separatamente rispetto a ciascuna censura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)