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Sez. 2, Sentenza n. 4057 del 11/10/1989 (Rv. 463832 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - ESERCITATA DAL PROPRIETARIO - POSSESSORE - "IUS POSSESSIONIS" - PROVE - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463832-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - ESERCITATA DAL PROPRIETARIO - POSSESSORE - "IUS POSSESSIONIS" - PROVE - NECESSITÀ - CONTENUTO.*

Dal principio secondo cui nei contratti con effetti reali l'incontro delle volontà dei contraenti comporta il trasferimento automatico del diritto di proprietà e dello jus possidendi (ossia del potere di esercitare la signoria sulla cosa), ma non anche quello del concreto Esercizio del potere stesso (jus possessionis) per cui occorre una immissione materiale o una ficta traditio, consegue che l'acquirente di un immobile - il quale può sempre agire in via petitoria a tutela del suo diritto che assume violato - qualora voglia avvalersi delle azioni possessorie, è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova di un concreto Esercizio del possesso, posto che la sola esibizione del titolo di acquisto è idonea soltanto a rafforzare detta prova ad colorandam possessionem. (Conf 3634/82, mass n 421603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)