Sez. L, Sentenza n. 334 del 16/01/1998 (Rv. 511608 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Critiche delle parti alla consulenza - Rinnovo della medesima - Obbligo per il giudice di tener conto delle critiche delle parti - Assolvimento - Termini di configurabilità - Adesione del giudice alle relative conclusioni, riportate in sentenza - Motivazione adeguata - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Il giudice che abbia disposto (nella specie in grado di appello ed in controversia avente ad oggetto il diritto alla rendita da malattia professionale) nuova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, postoché la decisione di rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre la formale trascrizione e l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)