Sez. 3, Sentenza n. 6602 del 14/07/1994 (Rv. 487391 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione (divieto) - In genere | Cessione del contratto - Legittimità.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione (divieto) - In genere
L'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che vieta i contratti di subaffitto, di sublocazione o subconduzione di fondi rustici, ha sostituito, abrogandolo implicitamente, il precedente art. 21 della legge 11 febbraio 1971, che estendeva il divieto anche alla cessione del contratto, con la conseguenza che dopo l'entrata in vigore della legge) n. 203 del 1982 la cessione del contratto agrario deve ritenersi lecita, non essendo ad essa applicabile, neppure per analogia, l'art. 21 di tale più recente legge, che si riferisce ad un istituto giuridico, quello del subcontratto, del tutto diverso dalla cessione del contratto, che resta disciplinata dalla normativa generale degli artt. 1406 e segg. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Preleggi art. 15, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)