Sez. 5, Sentenza n. 12068 del 06/10/1980 Ud. (dep. 17/11/1980) Rv. 146686 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINVIO IMPLICITO ALLA MOTIVAZIONE ADDOTTA DAL PRIMO GIUDICE SU UN DETERMINATO PUNTO (O CAPO) - LEGITTIMITA - NULLITA DELLA SENTENZA PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINVIO IMPLICITO ALLA MOTIVAZIONE ADDOTTA DAL PRIMO GIUDICE SU UN DETERMINATO PUNTO (O CAPO) - LEGITTIMITA - NULLITA DELLA SENTENZA PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Quando la doglianza specificata nell'appello e tale che essa trovi un esauriente riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado, il giudice di appello, decidendo in conformita, non ha l'Obbligo di ripetere esplicitamente le ragioni addotte dal primo giudice, bastando che implicitamente mostri di condividerli; correlativamente la parte non ha interesse a dolersene ex art 475 n 3 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)