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Sez. 2, Sentenza n. 10803 del 26/05/2015 (Rv. 635812 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Disposizione testamentaria - Rendita in favore di un beneficiario determinato - Qualificazione come legato - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635812-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 670, Cod. Civ. art. 1869

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)