Sez. 1, Sentenza n. 241 del 06/02/1961 (Rv. 881685 - 01)
COSA SMARRITA - LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE - SMARRIMENTO - PREMIO AL RITROVATORE - LIMITI.
COSA SMARRITA - LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE - SMARRIMENTO - PREMIO AL RITROVATORE - LIMITI.
Il libretto di deposito a risparmio normativo pagabile al portatore non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione. Tuttavia un tale libretto smarrito potrebbe essere suscettibile di utilizzazione economica per il ritrovatore, che avrebbe perciò diritto al premio proporzionale, di cui all'art.930 comma 2 cod.civile. Però ogni possibilità di utilizzazione economica del libretto smarrito è da escludersi, qualora sia incensurabilmente accertato dal giudice di merito che la banca (per varie ragioni, tra cui quella di essere stata prontamente informata dello smarrimento) nulla avrebbe pagato al ritrovatore, in Mancanza di autorizzazione del cliente intestatario del libretto, qualora egli avesse richiesto il versamento della somma depositata; di conseguenza, in tale ipotesi, il ritrovatore non può pretendere il premio proporzionale, ma la misura del premio gli deve essere liquidata, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a norma del 3 comma del citato art.930.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 930
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)