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Sez. L, Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024 (Rv. 671886-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Istanza amministrativa - Presentazione con modalità difformi da quelle stabilite dall'I.N.P.S. - Conseguenze - Improponibilità della domanda giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671886-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall'INPS non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall'INPS ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009).

Cod. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)