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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12796 del 14/05/2019 (Rv. 653815 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Controversia ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Introduzione mediante ricorso per decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Forma dell’atto introduttivo – Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – Necessità – Erronea introduzione con citazione – Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653815-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)