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Sez. 3, Sentenza n. 5620 del 17/09/1983 (Rv. 430563 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - A SOSTEGNO DELLE CENSURE PROSPETTATE NEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430563-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - A SOSTEGNO DELLE CENSURE PROSPETTATE NEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., nel giudizio di legittimità è ammessa la produzione soltanto di documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e, pertanto, resta preclusa l'allegazione di documenti diretti a corroborare le censure prospettate nel ricorso. (V 7102/82, mass n 424774; (V 6849/82, mass n 424493; (V 5408/81, mass n 416119).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)