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Sez. L, Sentenza n. 1208 del 04/03/1989 (Rv. 462094 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO SECONDO IL VECCHIO RITO - DISCIPLINA EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462094-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO SECONDO IL VECCHIO RITO - DISCIPLINA EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito nel rito del lavoro dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., essendo conseguenziale alla disposizione del secondo comma dell'art. 416 dello stesso codice (la quale stabilisce che il convenuto nel giudizio di primo grado ha l'Onere - a pena di decadenza - di proporre le proprie eccezioni nella memoria difensiva), non opera - attesa anche, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 533 del 1973, l'irretroattività delle nuove norme sul rito del lavoro - nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia interamente svolto secondo il precedente rito, restando in tal caso applicabile (come ritenuto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 1988) la norma dell'art. 345 cod. proc. civ.. (V 3789/80, mass n 407632; (V 1983/79, mass n 398386).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)