Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo
Testo in vigore al
Capo I. Dei contratti di affitto di fondi rustici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni, valgono anche per l'annata agraria 1947-1948; salve le modifiche della presente legge.
Art. 2
1. Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equita' dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verra' costituita una Commissione tecnica provinciale composta:
1) dell'ispettore agrario provinciale;
2) di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;
3) di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;
4) di un rappresentate degli affittuari conduttori;
5) di un rappresentatate degli affittuari coltivatori di retti;
6) di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.
2. La Commissione e' presieduta dal prefetto. Questi puo' delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante.
3. La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.
4. Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualita' di coltura, ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformita' delle direttive della commissione tecnica centrale.5
5. Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttivita' delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:
a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in piu' da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonche' alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;
b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttivita' del fondo, coefficienti fino a sette punti in piu', graduati in relazione al tasso di redditivita' degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonche' di quelli a carico della proprieta'. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.9 Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.
6. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone e' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.7
7. Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.
8. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.9
9. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.9 Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567; come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.
10. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.9
11. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.9
12. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.9
13. La Commissione sara' costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovra' pronciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.
Art. 3
1. I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restatante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e cio' a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.
2. L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato dal premio di coltivazione.
3. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni.
4. La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto e' disposto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157.
5. Restano abrogati: il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.
Art. 4
1. Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.
2. E' in facolta' del presidente del Tribunale di istituire piu' Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora numero delle controversie lo esiga.
Art. 5
1. Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.
2. La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.
3. Il presidente del Collegio giudicante puo' disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.
4. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.3
Art. 6
1. Le Commissioni arbitrali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di cassazione.
Capo II. Dei contratti stagionali per il pascolo.
Art. 7
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.
Art. 8
1. Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'art. 2 della presente legge.
2. Alle Sezioni specializzate, previste nell'art. 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli ed un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.
Capo III. Disposizioni finali.
Art. 9
1. E' considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
Art. 10
1. Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.
2. Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.
3. Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia gia' scaduto.1
Art. 11
1. In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale cantone provvisorio.
2. Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.
3. I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.