Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 121 del 1983
Massime (2)
Massima n. 12773
- Conflitto di attribuzione tra stato e regione
- Regione marche
- Delibera del 26 marzo 1982, n. 8069, della commissione governativa di controllo che annulla delibera della giunta non immediatamente eseguibile
- Istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
- Reiezione.
Leggi la massima
Nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni il termine per la costituzione, di cui all'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve ritenersi perentorio.
Norme impugnate
- deliberaz. commissione controllo reg. Marche 26 marzo 1982, n. 8069
Parametri
- art. 27 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massima n. 12774
- Conflitto di attribuzione tra stato e regione
- Procedimento
- Intervento della presidenza del consiglio dei ministri
- Termine
- Perentorietà
- Inosservanza
- Effetti.
Leggi la massima
L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87 non può essere emessa quando sia stato impugnato l'annullamento di un atto attributivo poiché essa non può sostituirsi all'attribuzione.
Norme impugnate
- deliberaz. commissione controllo reg. Marche 26 marzo 1982, n. 8069
Parametri
- art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Marche, notificato il 25 maggio 1982 e depositato il 3 giugno successivo,
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto in data 26 marzo 1982 n. 8069, con cui la Commissione governativa di controllo sull'amministrazione della Regione Marche ha annullato la delibera n. 3251 del 9 settembre 1981 (nonché il successivo atto di chiarimenti n. 816 del 12 marzo 1982), di attribuzione, da parte della Giunta regionale, del trattamento economico al direttore generale dell'Ente di sviluppo delle Marche, dopo la precedente approvazione della sua nomina decisa dal presidente e assentita dal consiglio d'amministrazione dell'ente stesso.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il relatore, giudice costituzionale Francesco Saja;
punto 1
ritenuto preliminarmente che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta fuori del termine fissato dall'art. 27 terzo comma prima parte delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, termine che va considerato perentorio, come questa Corte ha reiteratamente precisato (cfr. sent. n. 170/75; 150/76) e che pertanto l'Avvocatura dello Stato è esclusa dalla partecipazione all'odierna discussione;
punto 2
ritenuto che l'istanza di sospensione non può essere accolta, in quanto si tratta di un atto (di controllo) che ha annullato un provvedimento non immediatamente eseguibile (relativo al trattamento economico di un pubblico funzionario), sicché, anche se fosse disposta la sospensione di detto atto, il provvedimento controllato rimarrebbe pur sempre privo di efficacia, non potendo la sospensione sostituire l'atto approvativo da cui dipende l'efficacia del provvedimento predetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta l'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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