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Sez. 4, Sentenza n. 25081 del 23/04/2024 Ud. (dep. 26/06/2024) Rv. 286499-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Riproposizione della richiesta dopo l'apertura del dibattimento - Possibilità - Esclusione - Mutamento, nelle more, del giudice - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286499-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)